La Direzione Aziendale di Ausl Romagna, preso atto dell’enorme interesse che suscita ad alcune rappresentanze politiche una specifica procedura selettiva e un conferimento di incarico – su oltre 75 espletate in Azienda dalla seconda metà 2020 ad oggi – ritiene opportuno ribadire alcuni concetti sperando che prima o poi vengano compresi…altrimenti non possiamo che arrenderci a ciò che è indiscutibilmente un accanimento ad personam!
Innazitutto, ribadiamo che l’incarico oggetto di interesse è riferito ad aree di attività istituzionalmente previste da tutta una serie di disposizioni normative, che vedono la loro genesi già a partire dal Decreto Legislativo n. 502/1992, attuativo del processo di aziendalizzazione del SSN. In particolare, l’art. 10 del citato Decreto prevede che: “Allo scopo di garantire la qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale. Le regioni, nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanità interviene nell’esercizio del potere di alta vigilanza”. I sistemi sanitari moderni occidentali, non solo prevedono, ma investono risorse importanti sulle competenze relative alla qualità e sicurezza delle cure, alla verifica dei requisiti minimi per l’accreditamento istituzionale (in certi Paesi certificazione), al governo clinico. Ritenere queste funzioni accessorie, quasi dei vezzi dell’organizzazione, appartiene ad una visione vetusta e polverosa della Medicina e della Cura. Con riferimento alla procedura applicata speriamo che le fonti citate – competenti in materia – abbiano anche fatto presente che il conferimento di incarichi previsti nell’assetto organizzativo e previsti nei fondi contrattuali è un elemento virtuoso. Questa Direzione, sin dal suo insediamento, ha sempre dichiarato la volontà di superare la eccessiva numerosità di interim e facenti funzione che caratterizzava questa Azienda, ricevendo il consenso delle rappresentanze sindacali. Le unità operative, per il buon funzionamento dell’organizzazione, devono avere un direttore, con autonomia gestionale e responsabilità. Tanto più quando ci si trova di fronte ad una azienda così longitudinalmente articolata e complessa come l’AUSL della Romagna. Da qui il grande sforzo messo in campo dai servizi preposti per garantire con continuità le procedure selettive dei posti che progressivamente si rendono vacanti. Francamente non capiamo il senso dell’interrogazione in quanto abbiamo esattamente applicato i regolamenti aziendali aderenti al dettato normativo. Le fonti “competenti” che supportano gli interroganti fanno infatti riferimento alla non applicabilità dell’art. 15 septies per il conferimento di incarichi di direttori di struttura complessa sanitarie, ma non esclude che un medico possa partecipare a selezioni per incarichi dirigenziali multiprofessionali (dirigente medico, delle professioni sanitarie, statistico, biotecnologo, amministrativo, ingegnere, architetto…). Diversamente, sarebbe oltremodo iniquo per la categoria!!Questa previsione è infatti regolamentata dalle norme dei rispettivi CCNL: art. 108 comma 12 del CCNL 19 dicembre 2019 Area Sanità, art. 63 comma 5 del CCNL dell’8 giungo 2000, confermato dall’art. 96 del CCNL 17 dicembre 2020 Area delle Funzioni Locali per la PTA. Il regolamento aziendale disciplina a livello locale la procedura, i criteri di accesso e i casi di ricorso alla fattispecie (a cui possono sempre partecipare anche i dipendenti), muovendosi nella cornice normativa di riferimento. Lo stesso regolamento richiama il divieto di applicazione della procedura per la copertura degli incarichi di Struttura complessa sanitaria. Il regolamento invece definisce le modalità per attivare la procedura selettiva per le strutture complesse di natura multiprofessionale ed è già stato applicato in Azienda proprio in queste circostanze.Esso non deve essere autorizzato dal livello regionale, ma l’Azienda deve definire con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, attenendosi ai principi di pubblicità e di trasparenza. Il regolamento inoltre è stato oggetto di confronto con le rispettive rappresentanze sindacali. Appare francamente di dubbia onestà intellettuale continuare a parlare di super dirigente alludendo ad un incarico super remunerato quanto invece è esattamente la remunerazione prevista dalla contrattazione nazionale, a meno che non ci si riferisca all’importante curriculum e alla grande esperienza professionale…il che ovviamente ci trova d’accordo ed è alla base del motivo per cui la selezione lo ha collocato primo nella terna.
La Direzione Aziendale