Per Anac non ci violazioni del divieto di pantouflage, a carico di Sogeco

“Per Anac non ci sono inconferibilità e incompatibilità, né violazioni del divieto di pantouflage, a carico di Sogeco per gli incarichi di direttore generale e direttore tecnico conferiti a Goracci e Spazzoli”. Il sindaco Luca Secondi riferisce in consiglio comunale il parere dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione   “Anac ci ha comunicato che non sono emerse allo stato ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, né violazioni del divieto di pantouflage, a carico di Sogeco relativamente agli incarichi di direttore generale e direttore tecnico, conferiti dalla medesima società, rispettivamente, al dottor Cristian Goracci e all’ingegner Ennio Spazzoli”

. E’ quanto ha riferito in consiglio comunale il sindaco Luca Secondi rispondendo al consigliere del PD Massimo Minciotti che chiedeva di conoscere il contenuto del pronunciamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al quesito posto dall’amministrazione comunale. Sottolineando il carattere riservato della comunicazione di Anac, il primo cittadino non ha dato lettura integrale del parere ricevuto, ma ha solamente riportato per sommi capi le conclusioni dell’Anac, per le quali aveva espresso interesse in aula anche la consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia), che aveva invitato comunque il consiglio comunale a “non confondere i piani, perché le sentenze assolutorie o meno – aveva detto la rappresentante della minoranza – arrivano dopo i processi e non arrivano da Anac, che esprime un parere”.  Secondi ha spiegato in aula che il quesito posto dal segretario generale del Comune Bruno Decenti abbia riguardato il divieto di pantouflage, ma che Anac, acquisendo la documentazione in merito agli incarichi conferiti da Sogeco, si sia pronunciata anche sui profili di inconferibilità e incompatibilità riguardanti la vicenda. “In particolare – ha puntualizzato Secondi – a giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la natura di società di progetto di Sogeco comporta una naturale coincidenza tra le società costituenti e la società di progetto, per cui tanto l’affidatario diretto, che la società di progetto, sono qualificabili quali facce differenti dello stesso operatore economico, che esplicano la propria attività in fase differente della procedura. Pertanto viene a mancare, nel peculiare caso, il presupposto stesso di violazione del pantouflage”.

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