Non è nulla la notifica Pec non presente nei pubblici registri

La ricevuta da un indirizzo di posta elettronica istituzionale è legittima, se al destinatario è consentito di svolgere le proprie difese, senza alcuna lesione a tale diritto È valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell’atto all’ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Così si è espressa la suprema Corte, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024

Non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell’atto all’ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente. Così si è espressa la suprema Corte, in tema di notifica degli atti accertativi ed esecutivi a mezzo Pec, con l’ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024, accogliendo un ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria. Anche rifacendosi a una propria precedente pronuncia emanata a sezioni unite, i magistrati romani hanno, infatti, chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all’ articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell’indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante.

Il caso di specie, la decisione dei giudici di merito e il ricorso in Cassazione
L’Agenzia delle entrate -Riscossione notificava ad una società, ai fini della riscossione coattiva di imposte dirette ed indirette, apposita cartella di pagamento che la stessa società impugnava dinanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli sostenendo di non essere mai stata a conoscenza della summenzionata cartella di pagamento se non a seguito di apposita notifica dell’atto di pignoramento presso terzi. I giudici tributari di primo grado reputavano corretto l’operato del fisco e rigettavano il ricorso della società contribuente. Di diverso avviso erano, però i magistrati di secondo grado ai quali la stessa società si era rivolta in grado di appello. La Corte di giustizia tributaria per la Campania annullava infatti l’atto impositivo dell’amministrazione finanziaria in quanto riteneva priva di effetti giuridici la notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri. Avverso tale decisione dei giudici tributari, l’Agenzia delle entrate-Riscossione decideva quindi di proporre ricorso di ultima istanza dinanzi la Suprema Corte di cassazione sostenendo come fosse pienamente certa la riconducibilità dell’atto impositivo-riscossivo all’Agenzia stessa, e come la necessaria iscrizione nei pubblici registri di cui all’ articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 era da riferirsi unicamente ai professionisti legali ed alla casella Pec del destinatario.

L’articolo 3-bis della legge n. 53/1994
La legge 53/1994 ora richiamata, disciplina la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In particolare, il suo articolo 3-bis, al primo comma, dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Il successivo comma 1-bis prevede, invece, che  la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’ articolo 16-ter, comma 1-ter, del Dl 179/2012,  e, ai sensi del comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del Dpr 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del medesimo Dpr 68/2005. Infine, il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 e l’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Detta relazione deve contenere:

a)  il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante

b)  gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto

c)  il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti

d)  il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario

e)  l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato

f)  l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto

g)  l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

La decisione della Corte Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, i magistrati di Piazza Cavour hanno avallato le tesi dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado. I giudici di legittimità hanno, infatti, sull’argomento richiamato una propria recente decisione a sezioni unite ove, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, è stato chiaramente sancito che, in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto. E questo perché, hanno proseguito i supremi magistrati capitolini, non bisogna dimenticare come la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detti un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della Pa può essere utilizzato anche l’Indice idi cui all’art. 6-ter Dlgs 82/2005 , e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. E sul punto parere conforme è dato anche dalla recentissima sentenza di Cassazione 28 febbraio 2023, n. 6015. Nel caso contingente sottoposto al loro giudizio, hanno ancora rimarcato i giudici di ultima istanza, non può essere messo in dubbio il raggiungimento dello scopo della notifica, ovvero l’avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all’ente della riscossione e questo sulla base di elementi incontrovertibili quali il fatto che l’indirizzo della casella Pec di provenienza faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle entrate -Riscossione, contenendo il dominio pec.agenziariscossione.gov.it e che la casella di destinazione era attiva, in quanto si trattava di indirizzo risultante dall’indice Ini-Pec, presso il quale è stato ritualmente notificato il successivo atto di pignoramento presso terzi. In conclusione, la Corte di cassazione, definitivamente pronunciandosi sulla controversia, ha accolto le tesi dell’Amministrazione finanziaria, annullando la decisione dei giudici di merito favorevole al contribuente affermando che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo Pec non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata. 

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